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MUD 2017: tutto come il 2016. Il termine per la comunicazione del MUD è stato prorogato al 2 maggio

28/02/2017

Anche per il 2017 i moduli e le istruzioni per la compilazione e l’invio del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) saranno quelli già utilizzati l’anno scorso. Non sono state, infatti, introdotte novità né per quanto riguarda la documentazione da presentare né per quanto riguarda le procedure di invio.

Il termine del 30 aprile 2017 (domenica) per la comunicazione del MUD è stato prorogato al 2 maggio 2017, primo giorno seguente non festivo.

Il decreto Milleproroghe, diventato definitivo il 28/02/17, ha sancito che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistri da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/2006 agli articoli 188, 189 (quindi MUD), 190 e 193.

 Chi deve presentare il MUD 2017 per la Comunicazione Rifiuti?

I soggetti obbligati a presentare il MUD – Comunicazione Rifiuti sono, come per gli anni scorsi:

  • Produttori iniziali di rifiuti Pericolosi
  • Produttori iniziali di rifiuti Non Pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, se il produttore ha più di 10 dipendenti;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
  • Soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che assolvono all’obbligo di presentazione del MUD attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

 Come compilare e trasmettere il MUD per la Comunicazione Rifiuti?

La comunicazione deve essere compilata tramite software messo a disposizione da Unioncamere o compatibile, e trasmessa alla Camera di Commercio esclusivamente per via telematica.

ATTENZIONE: I soli produttori iniziali che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare la Comunicazione Rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Sanzioni:

  • Mancata presentazione del MUD: sanzione pari a € 5.167,00;
  • Presentazione MUD incompleta o inesatta: sanzione pari a € 5.167,00;
  • MUD con dati contenuti che risultano incompleti o inesatti, ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge: sanzione pari a € 517,00;
  • SISTRI: continuano a rimanere non applicabili le sanzioni relative al mancato o erroneo tracciamento dei rifiuti (articolo 260 bis, commi da 3 a 9, e 260 ter, del D.Lgs. 152/06) e restano ridotte al 50% le sanzioni per mancata iscrizione al SISTRI e omesso versamento del contributo.