Direttiva Whistleblowing: dal 15 luglio entra in vigore la disposizione per le aziende con più di 250 dipendenti
11/07/2023Il prossimo 15 luglio entra in vigore il decreto legislativo n. 24/2023 che disciplina la materia del Whistleblowing in ambito pubblico e privato.
La direttiva individua i soggetti tutelati, l’oggetto della segnalazione, definisce le tutele, le procedure previste nonché le sanzioni a carico del soggetto inadempiente.
AZIENDE INTERESSATE
Le aziende private interessate dal decreto sono:
- Le aziende che occupano, come media dell’anno, almeno 50 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
- Le aziende che, a prescindere dalla dimensione aziendale, esercitano attività nei settori della finanzia o bancario
- Le aziende che, a prescindere dalla dimensione aziendale, hanno adottato il modello organizzativo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.
ATTENZIONE ALLE SCADENZE:
- 15/07/2023: aziende che occupano almeno 250 dipendenti
- 17/12/2023: proroga per tutte le altre interessate dal decreto
PRINCIPALI OBBLIGHI PREVISTI:
- Creazione di canali di segnalazione
- Nomina e formazione dei soggetti preposti
- Adeguamento registro dei trattamenti e implicazioni GDPR
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
La normativa disciplina e tutela le segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato da cui il segnalatore dipende e di cui il segnalatore è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo. Non sono ammesse segnalazioni di natura personale.
SANZIONI
L’A.N.A.C. provvede ad irrogare le seguenti sanzioni:
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per approfondimenti e valutazioni di specifici casi.