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Direttiva Whistleblowing: dal 15 luglio entra in vigore la disposizione per le aziende con più di 250 dipendenti

11/07/2023

Il prossimo 15 luglio entra in vigore il decreto legislativo n. 24/2023 che disciplina la materia del Whistleblowing in ambito pubblico e privato.

La direttiva individua i soggetti tutelati, l’oggetto della segnalazione, definisce le tutele, le procedure previste nonché le sanzioni a carico del soggetto inadempiente.

AZIENDE INTERESSATE

Le aziende private interessate dal decreto sono:

  • Le aziende che occupano, come media dell’anno, almeno 50 lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
  • Le aziende che, a prescindere dalla dimensione aziendale, esercitano attività nei settori della finanzia o bancario
  • Le aziende che, a prescindere dalla dimensione aziendale, hanno adottato il modello organizzativo previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

ATTENZIONE ALLE SCADENZE:

  • 15/07/2023: aziende che occupano almeno 250 dipendenti
  • 17/12/2023: proroga per tutte le altre interessate dal decreto

PRINCIPALI OBBLIGHI PREVISTI:

  • Creazione di canali di segnalazione
  • Nomina e formazione dei soggetti preposti
  • Adeguamento registro dei trattamenti e implicazioni GDPR

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La normativa disciplina e tutela le segnalazioni relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato da cui il segnalatore dipende e di cui il segnalatore è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo. Non sono ammesse segnalazioni di natura personale.

SANZIONI

L’A.N.A.C.  provvede ad irrogare le seguenti sanzioni:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per approfondimenti e valutazioni di specifici casi.