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Agenti Chimici Diisocianati – Restrizioni d’uso e obbligo di formazione entro il 24/08/2023

17/07/2023

Dal  24 agosto 2023 i Diisocianati, sostanze sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle, non devono essere usati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:

  1. La concentrazione sia inferiore allo 0,1% di peso, oppure
  2. Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima ti utilizzare le sostanze o le miscele.

Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori  e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati  in quanto tali, come costituenti  di  altre  sostanze  o  in  miscele  per  usi  industriali  e  professionali  o  sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Cosa fare ?

In primo luogo occorre verificare se i diisocianati sono presenti come componenti nelle schede di sicurezza degli agenti chimici. Le schede di sicurezza devono essere aggiornate al 2023.

Nel caso in cui emerga la presenza di diisocianati in percentuale superiore a 0,1% e non sia possibile sostituire il prodotto con uno con percentuale inferiore, è necessario adempiere agli obblighi di formazione introdotti dal Regolamento (UE) 2020/1149.

Quale formazione?

Sono individuati tre livelli di formazione in funzione dell’attività che possono essere svolti anche on line: formazione generale, formazione livello intermedio, formazione avanzata. La formazione ha periodicità quinquennale.

I contenuti della formazione sono indicati nel Regolamento.

I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per approfondimenti e valutazioni di specifici casi.