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PUBBLICATO AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER LA PREVENZIONE INCENDI

06/10/2021

Il D.M. 02 settembre 2021 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 04/10/2021Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” rinnova, senza abrogarlo del tutto, lo storico D.M. del 10 marzo 1998, che da quasi un quarto di secolo costituisce la norma di riferimento per le misure di prevenzione e protezione antincendio nelle aziende, nonché per la gestione dell’emergenza.

In preparazione all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale, fissata per il 02/09/2022, vediamo nel dettaglio i principali aggiornamenti.

1) GESTIONE DELL’EMERGENZA

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo, il datore di lavoro deve predisporre e tenere un piano di emergenza, che contenga:

  1. le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
  2. le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  3. le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  4. le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

 Il piano di emergenza deve essere è basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

  • i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio (quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza);
  • i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
  • le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.

2) FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Restano confermati, per le attività operative, i tre livelli di rischio, ora indicati come 1 (basso) 2 (medio) e 3 (elevato), ma viene introdotta una novità:

  • gli Addetti al Servizio Antincendio, oltre alla formazione iniziale di 4, 8 o 16 ore, dovranno ricevere una specifica formazione di aggiornamento ogni 5 anni.
  • La formazione iniziale e quella di aggiornamento prevedono una prova pratica anche per il livello di rischio più basso.
  • La durata del corso di aggiornamento varia in base al rischio e va dalle 2 alle 8 ore.
  • Sarà possibile, per le parti teoriche, fare ricorso alla modalità FAD o di videoconferenza.

Gli Addetti al Servizio Antincendio che hanno un attestato di formazione antecedente a settembre 2017, hanno tempo fino settembre 2023 per mettersi in regola e seguire il corso di aggiornamento valido.

 Sigmaelle è a disposizione con i suoi docenti già abilitati ai sensi del nuovo D.M. a procedere alla formazione del personale e all’aggiornamento della documentazione in tempo utile.

Per qualsiasi informazione contattaci  via email sigmaelle@sigmaelle.ito telefonicamente 02-48100101.