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PUBBLICATA L.165/2021 – Introdotte novità della gestione dei controlli dei Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro

21/11/2021

Il 20 Novembre 2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 165 che ha convertito il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante il possesso della certificazione verde COVID-19 a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione (anche come discenti) o di volontariato presso i luoghi di lavoro.

La Legge n.165 ha confermato l’impianto del sistema introdotto dal precedente provvedimento apportandovi però alcune modifiche sostanziali e di forte impatto per l’ambito del trattamento dei dati.

Nello specifico:

  • I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio Datore di Lavoro copia della Certificazione verde COVID-19 aggiungendo che, per tutta la validità del Green Pass, tali lavoratori sono esonerati dai controlli giornalieri o a campione effettuati fino ad oggi.
  • Nel caso di lavoratori in somministrazione, la verifica del rispetto del Green Pass spetta all’utilizzatore, mentre il somministratore deve informare i lavoratori sulla sussistenza dell’obbligo.
  • La scadenza della validità del Green Pass in corso di prestazione lavorativa non comporta sanzioni ma la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Nel caso il datore di lavoro accolga la richiesta dei lavoratori di archiviare le certificazioni verdi Covid-19, occorre prevedere tutte le implicazioni in ambito privacy che ne conseguono.

Riportiamo di seguito sinteticamente le principali implicazioni privacy oggetto di valutazione:

  • Prevedere una gestione mista dei lavoratori tra
    • chi NON consegna copia della certificazione
    • chi consegna copia della certificazione
    • chi consegna copia della certificazione dell’esenzione
  • Predisposizione di una nuova e idonea informativa per i lavoratori dettagliando le modalità con cui verranno trattati i loro dati, trattandosi in questo caso di dati particolari.
  • Aggiornamento del Registro del Trattamento Dati.
  • Implementazione di misure tecnico-organizzative:
  • Consegna cartacea in busta chiusa del Green Pass e non via mail ai soggetti designati;
  • Predisposizione di archivio cartaceo custodito e accessibile solo ai soggetti designati;
  • Predisposizione di una Procedura sulla gestione del controllo/raccolta Green Pass che comprenda il monitoraggio della validità del Green Pass archiviato;
  • Predisposizione di una procedura per la cancellazione/distruzione dei dati;
  • Formazione in ambito privacy del personale designato;

Nel valutare l’opportunità di implementare quanto concesso dalla Legge 165, preme ribaride quanto espresso dal Garante per la Protezione dei dati personali  nella segnalazione al Parlamento e al Governo sul Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 127 del 2021: “la conservazione dei certificati imporrebbe l’adozione, da parte datoriale, di misure tecniche e organizzative adeguate al grado di rischio connesso al trattamento, con un non trascurabile incremento degli oneri ” .

La legge 165  lascia al Datore di Lavoro la facoltà di decidere se accogliere la richiesta del lavoratore di archiviare copia della certificazione verde. In caso affermativo il Titolare dovrà attuare tutte le misure di sicurezza atte a garantire la leicità del trattamento nel rispetto dei principi del GDPR.

Sigmaelle si pone al fianco dei suoi clienti per offrire consulenza nella valutazione del caso e per supportarli nei relativi adempimenti privacy.

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Team Privacy Sigmaelle