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PROROGATI DI UN ANNO ALCUNI ADEMPIMENTI DEL “DECRETO CONTROLLI ANTINCENDIO” del 01/09/2021

17/10/2022

È stato pubblicato in G.U. il DM 15 Settembre 2022: modifiche al DM 1 settembre 2021, recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»

La proroga viene emessa dopo aver considerato “le difficoltà da più parti segnalate connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo definito dal DM 10 marzo 1998”.

Il DM 15/09/2022 stabilisce quindi che: “le disposizioni previste all’art. 4 relative alla qualificazione dei tecnici manutentori entrano in vigore a decorrere dal 25 settembre 2023”.

Attenzione: tutti gli altri adempimenti previsti dal decreto sono entrati in vigore regolarmente il 25 settembre 2022 e precisamente secondo quanto previsto dall’Allegato 1 :

  • Predisposizione del registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti ad opera di tecnici qualificati, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
  • Predisposizione di idonee liste di controllo per la sorveglianza: in aggiunta alle attività annotate sul registro dei controlli, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti e adeguatamente istruiti.

 I nostri tecnici sono a vostra disposizione per supportarvi nella predisposizione delle liste di controllo per le attività interne di sorveglianza sui presidi antincendio.