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Novità per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici – CEM

05/09/2016

Il 2 Settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 159/16 “Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici -campi elettromagnetici”.
Modifica e integra il Decreto Legislativo 81/08 Titolo VIII capo IV e sostituisce l’allegato XXXVI
Le disposizioni della Direttiva sono specificamente mirate alla protezione dagli effetti certi (effetti acuti) di tipo diretto ed indiretto: “derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto nel corpo umano”.
Analogamente alla Direttiva, quindi, anche il D.Lgs.81/2008 al Capo IV del Titolo VIII, si sofferma sugli effetti acuti e non indica misure per la protezione da eventuali effetti a lungo termine, per i quali mancano ancora certezze scientifiche.
I principali eventi avversi considerati nel DLgs.81/2008 sono:

  • aritmie,
  • contrazioni muscolari,
  • ustioni,
  • malfunzionamento pacemaker e dispositivi elettronici impiantati.

Nota Bene: i rischi di tipo infortunistico legati al contatto con i conduttori in tensione (art. 206, comma 2) non sono trattati come rischi da campi elettromagnetici perché sono già previsti dalle norme per la sicurezza elettrica.

Scarica il testo del Decreto 1 Agosto 2016 n. 159

Cosa devono fare le Aziende?

La valutazione CEM in tre passi:

  1. Censimento delle attrezzature che generano campi elettromagnetici (comprendere tutte le attrezzature alimentate elettricamente).
  2. Prima valutazione: tutte le attrezzature presenti rientrano tra quelle definite “giustificabili” ai sensi della norma CENELEC EN 50499 – Tab.1.
  3. Per le sorgenti non giustificabili occorre procedere a valutazioni strumentali.

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