Il 1°ottobre entrerà in vigore la patente a crediti per i cantieri temporanei e mobili. Obbligo per le imprese e ricadute per i committenti.
26/09/2024Negli scorsi giorni è stato pubblicato il decreto attuativo (D.M. 18 settembre 2024 n.132) in merito all’adozione della Patente a Crediti. Contestualmente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la Circolare n.4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
In allegato mettiamo a disposizione la circolare integrale e di seguito riassumiamio i punti salienti:
- Il portale sarà attivo dal prossimo 1° ottobre, pertanto a decorrere da tale data le imprese ed i lavoratori autonomi potranno presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’INL al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.
- L’accesso al portale dell’INL deve essere effettuato attraverso SPID personale o CIE. Le domande potranno essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa o lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta (es. consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, CAF).
- In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare una autocertificazione / dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato alla circolare e reperibile al seguente link. Tale modalità avrà validità fino al 31 ottobre 2024, pertanto dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare nei cantieri senza aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
- Il possesso dei requisiti richiesti è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Il controllo a campione dei requisiti certificati potrà avvenire sia d’ufficio sia in occasione di accessi ispettivi degli organi di vigilanza.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III°.
Siamo a vostra disposizione per chiarimenti e per procedere alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria, nonché per l’aggiornamento delle procedure di qualifica e gestione degli appaltatori in qualità di Committenti.
Circolare n. 4 del 23 settembre 2024