IL 07/04/2026 ENTRA IN VIGORE LA LEGGE N.34 CHE PRESCRIVE NUOVI ADEMPIMENTI IN CASO DI LAVORO AGILE
01/04/2026
La recente Legge del 11/03/2026 n. 34 ha introdotto un nuovo adempimento, pesantemente sanzionato, nel D. Lgs 81/08. La legge entra in vigore oggi 07/04/2026.
Di cosa si tratta?
All’articolo 3 “Campo di applicazione” del D.lgs. 81/08 è stato aggiunto il nuovo comma, il “7 bis” che riporta obblighi in capo al datore di lavoro relativamente al lavoro agile (o smart working): “Per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali»;
In sintesi, rientra ora nel D.Lgs. 81/08, come adempimento informativo cogente, la consegna annuale al lavoratore e al RLS di una informativa sui rischi del lavoro agile, consegna già peraltro prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 81/2017, norma che ha disciplinato lo smart working in Italia.
Che sanzione è prevista?
La sanzione in caso di mancata consegna annuale dell’informativa è considerevole: “Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell’obbligo informativo di cui all’articolo 3, comma 7-bis (art. 55 c 5 lett. c)”.
Cosa devono fare le Aziende?
Occorre predisporre una evidenza di consegna annuale dell’informativa sui rischi del “lavoro agile”, informativa già prevista dalla normativa in vigore. Tale consegna è annuale a prescindere dalla durata dell’accordo individuale che può essere di durata superiore.
Per non perdere un’occasione…
Personalmente nutriamo qualche perplessità su come una mera “consegna di materiale informativo” possa assolvere a tutti “gli obblighi di sicurezza compatibili con la modalità di lavoro agile”; preferiamo attribuire a questo nuova sottolineatura dell’adempimento una connotazione di maggior attenzione al lavoratore “lontano dall’ufficio”, come a richiamare le imprese, almeno annualmente, a un coinvolgimento con i lavoratori in smart working valorizzando il contributo dei loro rappresentanti sollecitandoli ad individuare le situazioni pericolose tipiche del lavoro agile, ad evitare i rischi e a seguire le misure di prevenzione e protezione indicate e condivise.
Per questo, l’informativa annuale sul lavoro agile che vi proponiamo è un documento vivo, che non solo riporti le informazioni “standard” sui rischi (già oggetto, peraltro, della informazione per tutti i lavoratori da art. 36 e contenuto della formazione art. 37), ma faccia anche riferimento, ove presenti, a nuovi studi di settore, pubblicazioni istituzionali e riporti analisi di casi di infortuni e near miss accaduti nello svolgimento del lavoro agile.
Il nostro team di esperti è a vostra disposizione per approfondire le implicazioni della normativa e per supportarvi negli adempimenti conseguenti.