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DAL 12 OTTOBRE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEGLI INFORTUNI DA 1 A 3 GIORNI

12/10/2017

Fino ad oggi vi era l’obbligo di denuncia all’INAIL degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni escluso quello dell’evento e nulla era richiesto per gli infortuni con prognosi inferiore.
Dal 12 ottobre 2017 a questo obbligo di denuncia (che resta invariato) si aggiunge quello di comunicazione all’INAIL degli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro da 1 a 3 giorni (escluso quello dell’evento).
La comunicazione assolve ad un fine statistico-informativo (attività del SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) e non assicurativo: gli infortuni da 1 a 3 giorni di cui all’obbligo di comunicazione non saranno infatti indennizzati dall’INAIL.

Come occorre procedere?
Entro due giorni da quando ha avuto notizia dell’infortunio (come per la denuncia) il datore di lavoro deve inviare compilato in via telematica il modello “Comunicazione d’infortunio ai fini statistico informativi”.
Se l’assenza si prolunga oltre il terzo giorno, il datore di lavoro integra la comunicazione con i dati previsti per la denuncia così che la comunicazione sia utile ai fini assicurativi.

Sanzioni
La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80.