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Condannata società di consegne per non aver fornito a rider i dispositivi di protezione individuale

06/05/2020

Un rider che presta in modo continuativo attività di fattorino per la consegna di cibo a domicilio nel comune di Bologna in favore di una società di consegne mediante piattaforma, in forza di contratto formalmente qualificato come lavoro autonomo, ha chiesto che gli vengano consegnati dispositivi di protezione individuale quali mascherine protettive, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, in misura sufficiente a fare fronte ad un numero rilevante di consegne settimanali.

Il Tribunale di Bologna ha considerato fondate le argomentazioni prodotte dal rider in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro e all’applicabilità allo stesso, benché formalmente qualificato come autonomo, delle tutele del lavoro subordinato per ciò che concerne – quantomeno – le norme riguardanti la sicurezza e l’igiene.

Inoltre alla luce della recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela dei riders, il giudice non ritiene oggi poter dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l’obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).

Da ultimo, il Tribunale di Bologna ha considerato il riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il DPCM 11.3.2020, che ha disposto sull’intero territorio nazionale la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub. ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ha consentito la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto” e implicitamente onera l’imprenditore a garantire il richiesto rispetto delle prescrizione igienico-sanitarie previste per l’attività di trasporto e consegna a domicilio del cibo a tutela della salute non solo degli operatori, ma anche dell’utenza del servizio e, con essa, della collettività intera.

Alla luce di quanto sopra il giudice del lavoro ha ordinato alla società di consegnare immediatamente al rider i dispositivi di protezione individuale e, segnatamente, mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell’attività lavorativa.