13/02/2026: Ultima scadenza prevista dall’applicazione del RENTRI
09/02/2026E’ stata fissata al 13 febbraio 2026 la scadenza entro la quale dovranno iscriversi al RENTRI anche i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
Dal 13 febbraio scatta inoltre l’obbligo per tutti i soggetti già iscritti al RENTRI di:
- tenere i registri di carico e scarico in formato digitale,
- gestire, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.
Ultime Semplificazioni
La Legge 199 del 30/12/2025 (sostituendo il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ha disposto l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI di:
- Consorzi o sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’art.237, c.1
- Produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art.190, commi 5 e 6.
Nel dettaglio i produttori disciplinati dall’articolo 190 comma 5 e 6
Articolo 190, comma 5:
Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del CC con volume di affari annuo non superiore a 8.000 Euro, imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti.
Articolo190, comma 6:
Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (parrucchieri, estetisti, tatuatori, …) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
ATTENZIONE: Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
Sanzioni
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M 59/2023, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza dei termini previsti dal D.M. 04 aprile 2023, n. 59.
I nostri esperti di Sigmaelle srl sono a Vostra disposizione (sigmaelle@sigmaelle.it – 0248100101) per chiarimenti e assistenza in questo ultimo adempimento e nel prosieguo che speriamo sia utile e semplificante ….